Nullità (parziale) della compravendita di nuova costruzione nella parte in cui non prevede l’uso del posto auto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2917 del 10 febbraio 2014)

Il venditore deve rispettare il rapporto volumetrico che determina un vincolo a carattere pubblicistico e il diritto d’uso a favore dei condomini, con la conseguente nullità del contratto ove sia omessa tale inderogabile destinazione, esclusa solo per i parcheggi realizzati in eccedenza, mentre nell’ipotesi di insufficienza di posti è stato considerato legittimo il godimento turnario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia in tema di nullità parziale della vendita per mancato rispetto del vincolo inteso ad assicurare l'uso del posto auto da parte dell'acquirente di immobile abitativo. Il presupposto è la natura vincolante, sotto il profilo interprivato, del rapporto planivolumetrico istituito dall'art.41 sexies della legga 1150/1942 in ragione di un metro quadrato riservato a parcheggio per ogni 10 metri quadrati di superficie abitativa. Il quid novi è la prospettazione della possibilità di considerare come legittimo il godimento turnario del posto auto nell'ipotesi di insufficienza di tali spazi a soddisfare le esigenze di tutti gli acquirenti.

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