"Trasformazione" della portineria in alloggio da locare: nullità della deliberazione assembleare assunta a maggioranza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7459 del 14 aprile 2015)

La trasformazione in tutto o in parte nell'ambito di un condominio di un bene comune in bene esclusivo di uno dei condomini attraverso l'esclusione di altri condomini dal percepimento dei frutti può essere validamente deliberata soltanto all'unanimità, ossia mediante una decisione che abbia valore contrattuale dovendosi in difetto dichiarare la nullità della deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie era stata deliberata senza il consenso di tutti i condomini la "trasformazione" dell'alloggio di portineria in appartamento da locare a terzi, il cui canone avrebbe dovuto essere ripartito tra tutti i condomini in proporzione alla quota millesimale di partecipazione agli enti comuni. La sanzione della nullità è la diretta conseguenza della natura di diritto soggettivo perfetto in capo a ciascun contitolare sia della quota dell'appartamento, sia del canone da esso ritraibile.

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