Nullità delle clausole di prelazione (anche) in favore del socio privato nelle società a partecipazione mista pubblico-privata. (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4140 del 28 settembre 2016)

La cessione da parte di un’amministrazione pubblica di una partecipazione in una società partecipata da altri soggetti privati deve necessariamente avvenire tramite l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Commento

(di Daniele Minussi)
La scelta del socio privato della società a partecipazione mista deve indispensabilmente seguire le regole proprie del procedimento di evidenza pubblica (cfr. il comma 568 bis della legge 147/2013 e il comma IX dell'art.5 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50) valevole non soltanto nel momento della costituzione, bensì anche in quello dell'eventuale cessione delle partecipazioni sociali. Ne discende come non possano risultare operative clausole statutarie volte ad attribuire la prelazione.

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