Nullità delle clausole di prelazione (anche) in favore del socio privato nelle società a partecipazione mista pubblico-privata. (TAR Marche, Sez. I, sent. n. 214 del 2 aprile 2016)

La giurisprudenza comunitaria ed amministrativa ha sancito che il socio privato di una società mista pubblico-privata per l’espletamento di servizi pubblici locali dev’essere scelto con gara pubblica. La partecipazione societaria del privato deve avere una durata predeterminata, resa conoscibile sin dal bando di gara, non potendo essere sottratta al confronto competitivo, a tempo indefinito, la possibilità di affidamento ad operatori economici privati, in veste di soci privati, del servizio pubblico di trasporto locale incluso nelle attività operative della società mista. Per questo motivo, l'eventuale clausola di prelazione prevista dallo statuto societario della società in questione, attribuendo al socio privato il potere di protrarre ad libitum la propria permanenza nella società mista, in violazione dell’obbligo di evidenza pubblica, dev'essere dichiarata nulla.

Commento

(di Daniele Minussi)
La nullità della clausola di prelazione viene interpretativamente ricavata dalla natura cogente delle disposizioni che impongono l'adozione di procedura di evidenza pubblica ai fini della scelta del socio privato nella compagine della società a partecipazione mista. Tali principi si ritraggono non soltanto dal IX comma dell'art.5 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, bensì anche dal comma 568 bis l. 147/2013.

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