Nullità della clausola compromissoria contenuta in atti societari divergente rispetto al modello previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22008 del 28 ottobre 2015)

Deve ritenersi che la norma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003, contempli l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325 bis c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa o aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall’art. 808 c.p.c.: ne consegue che la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale e che la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'arbitrato può conformarsi a due distinte tipologie: con l'arbitrato rituale le parti deferiscono all'arbitro il potere di risolvere la controversia in base alle regole giuridiche proprie di un giudizio, seppure condotto davanti ad un soggetto diverso dall'autorità giudiziaria; mediante l'arbitrato irrituale invece le parti conferiscono all'arbitro, quale amichevole compositore, il potere di determinare il contenuto di un negozio transattivo (tant'è che v'è chi ha definito l'arbitrato irrituale in chiave di arbitraggio relativo ad un accordo transattivo, ponendo in risalto l'eterodeterminazione dell'oggetto contrattuale ex art.1349 cod.civ. che verrebbe in tal modo a determinarsi), In esito alla Riforma del 2003 nell'ambito societario non è consentita l'introduzione di clausola compromissoria se non della prima specie, sancendosi la nullità della clausola non conforme a tali dettami.

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