Nullità degli atti di frazionamento delle unità poderali. Carattere innovativo dell'art.1 della legge 191/1992. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15268 del 20 giugno 2017)

L'articolo unico della l. n. 191/1992, stabilendo che il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della l. n. 1078/1940 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle precedenti disposizioni, poiché modifica il regime giuridico vigente, eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua ed introducendo quello di durata temporanea trentennale dalla prima assegnazione, sicché gli atti di divisione del podere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata l. n. 191 sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, perché contrari a norma imperativa.
Il negozio affetto da nullità non è convalidabile giacché, da un lato, la convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l'annullabilità e, dall'altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da quelli meramente individuali dei contraenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La legge 3 giugno 1940, n. 1078, intitolata "Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori" non può dirsi certamente una disposizione normativa ampiamente applicata: essa prevedeva regole assai divergenti rispetto ai principi generali (nullità relativa e prescrittibile, invalidità estesa anche alle disposizioni a causa di morte) volte ad assicurare l'integrità dei fondi rustici. Ai sensi dell'art. 1, le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non potevano essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. La durata, originariamente perpetua, di tali vincoli, è stata ridotta ad un trentennio per effetto dell'art.unico della legge 1992 n.191. Secondo la S.C. la portata di questa norma è innovativa, con la conseguenza della sua irretroattività.

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