Nozione di "veduta" rilevante ai fini dell'usucapibilità della relativa servitù. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27413 del 6 dicembre 2013)

Ai fini della qualificazione di una apertura quale veduta, suscettibile di integrare una servitù, è necessario che la stessa, per le sue caratteristiche ubicative, strutturali, dimensionali, sia permanentemente e concretamente idonea a consentire un comodo “affaccio”, tale da permettere non solo l’inspectio in alienum, vale dire la visione sul fondo altrui, ma anche la prospectio, ossia la possibilità per l’osservatore si sporgersi con il capo, al fine di esercitare una visione frontale, laterale o obliqua, senza dover ricorrere a mezzi artificiali, a manovre complesse o acrobatiche.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie all'attenzione dei Giudici si trattava di verificare la natura del manufatto, realizzato in sede di sopraelevazione di un edificio, consistente in un telaio dotato di un vetro opaco non apribile. E' stato ritenuto che, non potendo tale finestratura consentire nè l'affaccio, nè la c.d. prospectio (cioè la possibilità per chi osserva di sporgersi sul fondo altrui), essa non possiede i requisiti della veduta.

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