Notaio investigatore? Doveri del pubblico ufficiale nella redazione dell’inventario di eredità. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 17266 del 28 agosto 2015)
Deve ritenersi legittima la motivazione della sentenza di merito che conferma la sanzione disciplinare al notaio che nell’ambito di un’accettazione beneficiata di eredità redige un verbale di inventario incompleto limitandosi a riprodurre le dichiarazioni del congiunto del de cuius e abdicando così alle funzioni proprie del pubblico ufficio laddove l’obbligo di attestare personalmente la presenza o meno di ulteriori beni da inventariare scaturisce dalla lettera dell’art. 775 c.p.c., dovendosi ritenere che ciò che l’ordinamento pretende dal notaio rogante, non sia la completezza delle dichiarazioni, requisito al quale deve ottemperare l’erede dichiarante, ma è la possibilità di attribuire pubblica fede alla attività da lui espletata: ne consegue che il notaio debba operare affinché l’atto finale risulti esente da omissioni che potrebbero minare la pubblica fiducia sulla osservanza delle procedure previste per la redazione dell’atto.
L'articolo 147, lett. a) della L. n. 89/1913, configura come illecito condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile, la cui individuazione in concreto è rimessa agli organi di disciplina.