Notaio e funzione di adeguamento: attività accessorie e susseguenti rispetto all'accertamento della volontà delle parti senza effettuare alcuna indagine tecnica. Sanzioni disciplinari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12797 del 6 giugno 2014)

Rientra tra gli obblighi del notaio, cui sia richiesta la stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle c.d. visure catastali ed ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvi espresso esonero da tale attività per concorde volontà delle parti per motivi di urgenza o altre ragioni. Alle domande di voltura, infatti, segue l'acquisizione dei certificati catastali e l'obbligo del notaio di chiedere la voltura. L'attività del notaio, infatti, non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma deve stendersi a quelle attività preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e la certezza dell'atto giuridico posto in essere, e ciò in conformità allo spirito della legge professionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie al professionista era stato rimproverato (dal punto di vista meramente disciplinare) il fatto di non aver provveduto all'effettuazione delle visure ipotecarie e catastali. Nella specie l'esecuzione delle stesse avrebbe consentito di conoscere che sul terreno oggetto della vendita era stata realizzata un'edificazione che non risultava dall'esame del titolo di provenienza precedente. Nè giova (ai fini di escludere la sanzione disciplinare) l'eventuale esonero dall'esecuzione degli accertamenti dato da entrambe le parti.

Aggiungi un commento