Notaio. Prova dell'esistenza di (ulteriore) sede secondaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11029 del 20 maggio 2014)

L’ art. 2 della legge n. 248/2006 (c.d. Legge Bersani) non si pone in contrasto con l'art. 147, lett. c), legge notarile che individua come illecita concorrenza quella effettuata con riduzione di onorari, diritti o compensi ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile, in quanto tale norma non pone una limitazione di concorrenza tra notai, la cui liceità, al contrario, implicitamente riconosce, ma si limita a vietarne le forme di lesione del bene protetto del decoro e del prestigio della classe notarile, individuando una serie di condotte che integrano la fattispecie della concorrenza illecita, nel rispetto del principio di legalità.
La prova dell’uso di «procacciatori di clienti», vietata dal codice di disciplina, da parte di un notaio non può essere desunta dal solo esame del valore della fatture emesse dal professionista per i ‘servizi di segreteria’ corrisposti dagli studi di appoggio. Va, infatti, valutato anche il numero di atti stipulati al fine di dedurne la vera natura.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al notaio erano stati comminati dalla corte d'Appello due mesi di sospensione per aver svolto in maniera non occasionale attività avvalendosi della struttura e dei clienti di altro studio notarile. Nella specie, a fronte di fatture per un importo complessivo di euro 172.700 sarebbe stato dettagliato il ricevimento di 13 atti stipulati, dato assolutamente incongruente. Tale importo, in effetti esposto per ulteriore attività, non costituisce di per sè prova dell'uso di procacciatori di clienti.

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