Non viola la privacy del condomino l’amministratore che comunica agli altri condomini le richieste di uno o più di essi attinenti le parti comuni, ancorchè da costoro presentategli per missiva privata. (Cass. Civ., Sez. II, n. 18421 del 8 settembre 2011)

I condomini devono essere considerati titolari del trattamento dei dati riservati sia singolarmente sia nella collettività, non potendo essere ritenuta illecita la comunicazione all’interno della compagine condominiale avente ad oggetto i dati concernenti nell’insieme la gestione condominiale ivi compresi quelli attinenti alle posizioni personali di ciascun condomino. E ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si realizza necessariamente una violazione della normativa che protegge i dati sensibili, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti. Ne consegue che non è censurabile il comportamento dell’amministratore che fotocopia e diffonde fra i condomini i documenti relativi al progetto di realizzazione di un ascensore privato , contenuti in una lettera privata indirizzatagli dal condomino-promotore dal momento che dette informazioni riguardano le parti comuni dell’edificio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuta la S.C., le cui motivazioni si imperniano sulla distinzione tra diffusione e comunicazione dei dati. L'oggetto della missiva inviata all'amministratore era infatti tale da consentirne la comunicazione a tutti gli altri condomini, vale a dire entro un ambito ben definito e qualificato da un interesse oggettivo ed omogeneo. A conclusioni ben diverse era pervenuta Cass. Civ., Sez. II, n. 186/2011 che, in un caso analogo, nel quale tuttavia l'amministratore aveva provveduto a diffondere i dati, aveva censurato tale condotta, lesiva della riservatezza proprio in funzione di tale indiscriminata forma di rivelazione dei dati stessi.

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