Non trascrivibilità nel registro degli atti di matrimonio delle unioni omosessuali. Validità del matrimonio tra persone aventi lo stesso sesso, ma la non trascrivibilità ne comporta l'inefficacia. Schizofrenia dell'ordinamento? (Appello di Milano, sent. n. 2286 del 6 novembre 2015)

L’impedimento alla trascrizione del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso nasce dall’attuale contesto normativo nazionale che non riconoscendo questa unione la rende inidonea a produrre effetti: l’inidoneità dell’atto alla produzione degli effetti giuridici che gli sono propri - categoria non ignota al diritto - si caratterizza come una inefficacia in senso stretto, non conseguenza di altro vizio, e si propone come reazione dell’ordinamento nei confronti di un negozio di cui si riconosce, in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo del quale l’ordinamento stesso fa parte, la intrinseca validità, oltre che la consistenza sociale, ma i cui effetti vitali sono però preclusi nel nostro Paese dalla mancata previsione legislativa. Ne consegue che nell’attuale quadro normativo, il matrimonio tra coppie dello stesso sesso non corrisponde alla tipologia del matrimonio delineato nel nostro ordinamento e non è perciò trascrivibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso di specie è invero del tutto peculiare, venendo in considerazione il matrimonio omosessuale contratto nel 2011 in Argentina tra un cittadino italiano ed uno argentino. Successivamente dopo un anno era stata domandata la rettifica del sesso da maschile a femminile ed il cambio di nome del cittadino argentino. In un tempo ancora susseguente la coppia aveva domandato il riconoscimento del matrimonio in Italia, risultato che era stato negato, sulla scorta del fatto che non poteva essere trascritto l'originario matrimonio tra persone dello stesso sesso, come contratto in Argentina (stante la rilevanza del mutamento di sesso a far tempo dall'iscrizione della stessa nel Registro).
Questo esito viene ribadito dal Giudice di seconde cure: pur non potendo essere considerato inesistente il matrimonio omosessuale contratto all'estero secondo leggi straniere che ne ammettono la rilevanza giuridica, il modello di matrimonio recepito nell'ordinamento italiano prevede indispensabilmente che i nubendi possiedano sesso differente tra loro. Tale modello è inoltre perfettamente conforme ai dettami costituzionali, spettando al legislatore la scelta discrezionale di elaborare il relativo sistema normativo.
Va comunque rilevato come, nel caso specifico, la Corte d'Appello abbia infine disposto la trascrizione del vincolo sulla sorta della considerazione dell'intervenuto mutamento di sesso di uno degli sposi.

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