Non sussiste rapporto biologico tra padre e figlio? Ciò non legittima comunque il disconoscimento della paternità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26767 del 22 dicembre 2016)
Deve ritenersi che il quadro normativo imponga un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia: ne consegue che deve essere annullata la sentenza che dichiara il disconoscimento della paternità dopo l’azione del curatore del minore sulla base dell’insussistenza del rapporto biologico di filiazione, come inequivocabilmente emerso dalle indagini di natura genetica, dovendosi osservare che il bilanciamento deve essere traguardato nell’ottica dell’interesse superiore del minore in relazione all’esigenza di una sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.