Non sussiste rapporto biologico tra padre e figlio? Ciò non legittima comunque il disconoscimento della paternità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26767 del 22 dicembre 2016)

Deve ritenersi che il quadro normativo imponga un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia: ne consegue che deve essere annullata la sentenza che dichiara il disconoscimento della paternità dopo l’azione del curatore del minore sulla base dell’insussistenza del rapporto biologico di filiazione, come inequivocabilmente emerso dalle indagini di natura genetica, dovendosi osservare che il bilanciamento deve essere traguardato nell’ottica dell’interesse superiore del minore in relazione all’esigenza di una sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 231 cod.civ. sancisce la presunzione di paternità: il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Essa si può contrastare proponendo l’azione di disconoscimento di paternità, disciplinata dagli artt. 243 bis e ss. cod. civ.. La legittimazione attiva del figlio è contrassegnata dall'imprescrittibilità; trattandosi di minore, può essere proposta da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni o del PM o dell’altro genitore, quando si tratta di minore di età inferiore. Nel procedimento in considerazione l'azione era stata esercitata dal curatore speciale, la cui domanda era stata accolta in grado di appello. La S.C. viene a censurare tale pronunzia, evidenziando come si sia errato nel ridurre la questione al mero dato biologico, senza operare una parallela una valutazione dell’interesse del minore. Insomma: il favor minoris deve prevalere anche sulla verità, la quale non costituisce «un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque». Ai sensi del comma IV dell'art. 30 Cost. viene infatti demandato al legislatore ordinario «il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio».

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