Non sussiste il diritto al beneficio nel caso in cui il coniuge non si sia trasferito entro i termini perché, in virtù di un accordo preso durante la separazione, ha ceduto all’ex coniuge la sua quota dell’immobile. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 16082 del 14 luglio 2014)

La decadenza dall'agevolazione prima casa può essere esclusa solo da una situazione di forza maggiore; la separazione dei coniugi con conseguente alienazione dell'immobile agevolato all'ex coniuge, prima che l'acquirente trasferisca la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, non costituisce una tale ipotesi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel senso che la forza maggiore possa escludere la decadenza dalle agevolazioni relative all'acquisto della "prima casa" (con conseguente recupero della differenza tra imposta ordinaria ed imposta agevolata oltre a sovrattasse ed interessi) è sancito da più di una pronunzia (cfr. Cass. civile, sez. V del 2013 numero 14399 sulla scoperta archeologica). Non integra però tale fattispecie, in ogni caso, il mancato trasferimento della residenza nei diciotto mesi dall'acquisto a cagione della separazione personale consensuale che sia intervenuta tra i coniugi, con il conseguente accordo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile. Da notare come, al contrario, una volta assunta la residenza, la intervenuta separazione personale "scusi" il fatto del trasferimento effettuato prima dei cinque anni sanciti dalla legge.
Non è stato infatti considerato come atto di alienazione volontaria la cessione dell'immobile in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione personale tra coniugi (Cass. Civ., Sez. VI-T, ord. n. 3753/2014).

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