Non è trascrivibile il verbale di conciliazione avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà. (Tribunale di Roma, sent. 22 luglio 2011)
Il verbale di conciliazione (seppur omologato, come nel caso di specie), avente a oggetto l’acquisto di un immobile mediante usucapione, non può essere trascritto nei registri immobiliari, in quanto non riconducibile a una delle ipotesi normative previste dagli atti soggetti a trascrizione. E, infatti, se è pur vero che l’istituto dell’usucapione rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, è evidente che il verbale di conciliazione avente a oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, non si risolve in uno degli accordi previsti dall’art. 2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo, o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente.