Non è praticabile la sostituzione mediante fidejussione della misura cautelare del sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) delle somme di denaro appartenenti al presunto evasore fiscale. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 3094 del 23 gennaio 2017)

Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato, proprio in quanto, diversamente opinando, verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all'indagato la disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il sequestro preventivo penale è funzionale a sottrarre all'autore del reato (o presunto tale) il profitto del medesimo, con ciò impedendo che, mantenendone la disponibilità, possa continuare ad usufruirne. Dunque, al di là della connessione funzionale con il provvedimento di confisca, che postula l'apprensione dell'oggetto del provvedimento sanzionatario, va da sè che la misura cautelare non possa essere sostituita dalla prestazione di garanzia fidejussoria, che avrebbe come risultato quello di mantenere il soggetto responsabile nella condizione di poter usufruire del denaro.

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