Non è praticabile il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del giudice in tema di revoca dell’amministratore di condominio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20136 del 24 settembre 2014)

Il provvedimento con il quale il Tribunale, in composizione collegiale, decide rigettando la domanda volta ad ottenere la revoca di un amministratore condominiale cessato dalla carica per scadenza del termine annuale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. ma reclamabile davanti alla Corte di Appello così come disposto dall'art. 64 delle disp. att. c.c. E ciò in quanto in presenza della disposizione di cui all'art. 64 non è applicabile l'art. 111 cost., che svolge la sua funzione di garanzia soltanto in presenza della mancata previsione di specifici mezzi di impugnazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo la prospettazione del ricorrente, il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio non poteva essere considerato come avente natura contenziosa. Ne sarebbe seguito che le spese relative non avrebbero potuto essere oggetto di liquidazione da parte del Giudice adito, dovendo rimanere a carico delle due parti. La S.C. invece esclude che i provvedimenti ex art. 1129 cod.civ. siano assoggettabili a ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.111 Cost., dovendo piuttosto essere impugnati con reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'art.64 disp.att. cod.civ..

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