Non è legittima la istituzione di un trust con finalità liquidatorie di una società a responsabilità limitata. (Tribunale di Milano, 12 marzo 2012)

Deve disporsi la cancellazione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, illegittimamente eseguita sul presupposto di un apparente bilancio finale di liquidazione, costituito dalla constatazione dell’avvenuto trasferimento dell’intero patrimonio della società , ivi compresi tutti i rapporti attivi e passivi, ad un trust, istituito con la deliberazione di liquidazione della società e costituito immediatamente dopo dal liquidatore con lo scopo della liquidazione del patrimonio trasferito e assegnazione ai soci della medesima società dell’eventuale residuo attivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La corte di merito milanese ha sancito la contrarietà a legge dell'operazione di affidamento ad un trust della fase liquidatoria di una srl sotto un duplice profilo. Anzitutto è stato rilevato come l'effetto di sottrarre le operazioni finalizzate alla liquidazione della società per il tramite dell'affidamento delle stesse ad organismi del tutto estranei alla società (con la conseguente sottrazione delle stesse anche all'operato dell'organo di controllo) non possa essere reputato conforme a legge. In secondo luogo non è stata reputata ammissibile la domanda di cancellazione dal registro delle imprese sulla base di una mera dichiarazione riflettente l'intervenuto trasferimento dell'integralità del patrimonio sociale al trust neocostituito, senza minimamente dar conto del soddisfacimento di debiti e della eventuale liquidazione delle attività, ciò che costituisce la sostanza di un bilancio finale di liquidazione nonchè l'ordinario presupposto affinchè abbia regolarmente luogo il procedimento di cancellazione.

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