Nomina di entrambi i genitori quali amministratori di sostegno per il figlio disabile. Suddivisione dei compiti tra i "coamministratori". (Tribunale di Genova, 17 dicembre 2015)

Deve ritenersi ammissibile la nomina di un coamministratore di sostegno in affiancamento all’amministratore per la persona diversamente abile divenuta di recente maggiorenne per non far venire meno il rapporto bigenitoriale, pienamente instauratosi con il figlio, che per quest’ultimo rappresenta una ricchezza emotiva indistinta che fa capo tanto all’uno quanto all’altro genitore, individuando nella madre il titolare dei poteri relativi alla cura della persona del beneficiario e nel padre il titolare dei poteri relativi alla gestione del patrimonio.
Va previsto, peraltro, nell’interesse del beneficiario, che in caso di impedimento di uno dei due genitori, l’altro possa svolgere anche le attività attribuite al coamministratore, con firma disgiunta di eventuali atti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento della corte genovese si iscrive nell'opinione giurisprudenziale in base alla quale si reputa ammissibile nominare, a fianco dell'amministratore di sostegno, un "coamministratore" (figura non prevista dalla legge). Per ciascuno dei due amministratori è stato assegnato un compito specifico. Per la madre la cura della persona, per il padre l'amministrazione del patrimonio. Il tutto con la previsione della fungibilità degli incarichi nell'ipotesi di impedimento di uno dei due. Va sottolineato come, fino ad ora, la nomina di un coamministratore fosse riservata all'ipotesi del conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, rispetto al beneficiario.

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