Nel contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati l’effetto traslativo non si verifica e, conseguentemente, non rinviene applicazione il n.1 del I comma dell'art. 67 l.f.. (Cass. Civ., Sez. I, n. 12634 del 09 giugno 2011)

Nel contratto preliminare di vendita d'immobile, ancorché siano previsti la consegna del bene e il pagamento del prezzo prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica di per sé l'anticipazione di tutti gli effetti traslativi del contratto definitivo, se il giudice del merito, ricostruendo la comune intenzione delle parti e valutando il loro comportamento anche successivo al contratto, accerti che trattasi di contratto preliminare ad effetti anticipati (c.d. improprio), cioè con alcuni effetti anticipati, ma comunque senza effetto traslativo, in quanto la disponibilità del bene ha luogo nella piena consapevolezza dell'altruità della cosa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia in tema di contratto preliminare con effetti anticipati che costruisce la figura sostanzialmente in chiave di vendita obbligatoria anche se rifugge da tale rivoluzionaria conclusione (avversata da Cass. Civ., Sez. I, 4863/10). Il nodo costituito dalla mancata produzione degli effetti traslativi era, nella fattispecie, correlato all'impossibilità di fare applicazione del n.1 dell'art. 67 I comma l.f. in tema di sproporzione del prezzo rispetto al valore del bene (valutazione che postula un trasferimento della proprietà del bene che, nel caso, non si è ancora prodotto).

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