Negozio di mero accertamento della proprietà immobiliare: non costituisce titolo costitutivo di provenienza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7055 dell’11 aprile 2016)

Ai fini dell'acquisto a titolo derivativo della proprietà di un bene immobile non può ritenersi idoneo un negozio di mero accertamento, che può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, ma non sostituire il titolo costitutivo, essendo necessario, invece, un contratto con forma scritta dal quale risulti la volontà attuale delle parti di determinare l'effetto traslativo, sicché è irrilevante che una delle parti, anche in forma scritta, faccia riferimento ad un precedente rapporto qualora questo non sia documentato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia rieccheggia la mai sopita diatriba afferente agli effetti del negozio di accertamento: se cioè esso, dando per scontato il suo diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, possieda efficacia dichiarativa, costitutiva (ovvero "preclusiva", tertium genus appositamente evocato allo scopo di descriverne la peculiare portata). Nel caso di specie la S.C. ha reputato corretta la decisione del Giudice di seconde cure, che aveva negato alcun valore traslativo all'atto notarile in forza del quale si attestava l'accettazione dell'indennità di espropriazione da parte della ditta espropriata, mentre il concessionario dell'opera pubblica si era semplicemente riservato di far emettere dall'ente competente, il decreto ablativo, il quale non era tuttavia intervenuto. Insomma: in mancanza del decreto di espropriazione, non può darsi succedaneo sub specie del congegno negoziale sopra descritto.

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