Natura usuraria degli interessi: il computo del TEGM ai fini del controllo dell'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/1996, deve tener conto anche degli interessi di mora ogniqualvolta essi si sommino (e non già semplicemente si sostituiscano). (Tribunale di Parma, 25 luglio 2014)
Nell’ipotesi in cui il contratto stipulato dalla banca con il cliente preveda che in caso di mancato pagamento della rata di mutuo la banca possa applicare gli interessi di mora e che gli stessi non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi, ai fini del calcolo del TEGM si dovrà tener conto anche degli interessi di mora con la conseguente possibilità che il contratto di mutuo si riveli usurario ab origine,venendo così a trovare applicazione la sanzione civilistica ex art. 1815, u.c., c.c..