Natura usuraria degli interessi: il computo del TEGM ai fini del controllo dell'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/1996, deve tener conto anche degli interessi di mora ogniqualvolta essi si sommino (e non già semplicemente si sostituiscano). (Tribunale di Parma, 25 luglio 2014)

Nell’ipotesi in cui il contratto stipulato dalla banca con il cliente preveda che in caso di mancato pagamento della rata di mutuo la banca possa applicare gli interessi di mora e che gli stessi non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi, ai fini del calcolo del TEGM si dovrà tener conto anche degli interessi di mora con la conseguente possibilità che il contratto di mutuo si riveli usurario ab origine,venendo così a trovare applicazione la sanzione civilistica ex art. 1815, u.c., c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia fa leva su quanto dispone la legge 24/2001 che ha novellato la l. 108/1996, a propria volta modificatrice dell'art.1815 cod.civ. nonchè sul pronunciamento della S.C. 350/2013, secondo la quale devono intendersi usurari "gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo".
Nel caso specifico l'interesse di mora non si sostituiva all'interesse corrispettivo, bensì andava ad aggiungersi allo stesso e, ai fini della verifica del superamento della soglia di legge, va computato anch'esso.
Ne segue che il TEGM (tasso effettivo globale medio, nozione affine a quella di TAEG, tasso annuo effettivo globale) va computato tenuto conto di tal dinamica. Di per sè non è detto che il congegno contrattuale preveda la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, ben potendo il tasso relativo a questi ultimi essere previsto come sostitutivo del primo parametro.

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