Natura personale del diritto di prelazione di cui all’art. 732 cc. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 4277 del 16 marzo 2012)

Il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione mortis causa, e non spetta, pertanto, all'erede del coerede.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante puntualizzazione da parte della S.C.: la natura strettamente personale del retratto successorio ne preclude qualsivoglia trasferibilità, quand'anche mortis causa ed a titolo ereditario. Si veda, conforme, Cass.Civ. Sez.II, 11551/92.

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