Natura gratuita dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 12940 del 23 giugno 2015)

La costituzione di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, la cui revoca richiede solo la consapevolezza del pregiudizio. (La valutazione di gratuità ed onerosità di un negozio, ai fini dell’art. 64 l.fall., deve essere compiuta con riguardo alla causa, non ai motivi dello stesso, per cui deve escludersi che atti a titolo gratuito siano solo quelli posti in essere per spirito di liberalità).

Commento

(di Daniele Minussi)
In senso conforme si veda Cass. civile, sez. I, 26223/2014. La costituente del fondo, una casalinga, doveva necessariamente essere consapevole del pregiudizio che, mediante la costituzione del fondo patrimoniale, avrebbe arrecato ai creditori (essendo la medesima responsabile quale fidejussore, garante per il buon esito di un finanziamento).

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