Natura giuridica della richiesta del legatario all'erede del possesso della cosa legata. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24751 del 5 novembre 2013)

Il giudicato che si forma sulla pronuncia di riduzione di disposizioni testamentarie non si estende nei confronti del legatario, il cui acquisto prescinde dall'accettazione e non dipende dalla situazione giuridica definita in quel processo.
Se il legato ha per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficiario non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge: non è, difatti, configurabile, alla stregua dell'art. 649, comma III, c.c., un diritto autonomo a richiedere il possesso della cosa legata, integrando la relativa richiesta un onere del legatario, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 c.c., i diritti soggettivi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame mette in luce un aspetto (quello cioè della richiesta del possesso del bene legato che sia effettuata dal beneficiario del lascito nei confronti dell'erede), spesso trascurato o addirittura frainteso. Giova infatti mettere in luce come, per effetto dell'apertura della successione, l'erede subentri nel possesso dei beni del de cuius automaticamente (anche il mero delato è d'altronde titolare delle azioni possessorie proprio per evitare un'assenza di protezione potenzialmente nociva per i beni dell'asse). Se il possesso è legalmente incardinato in capo all'erede è pertanto giocoforza che il legatario indirizzi a costui la richiesta di divenire possessore del bene, quand'anche ne fosse materialmente detentore. Ciò premesso, non si perde certamente la facoltà di richiedere la consegna della cosa legata in esito al decorso di un qualsivoglia termine prescrizionale: se il diritto del legatario ha ad oggetto la proprietà di un bene infatti la stessa non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'eventuale usucapione.

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