Natura giuridica della responsabilità per le cose in custodia. Risponde il gestore della pista da sci per i danni riportati dallo sciatore che la percorre a velocità eccessiva? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 28616 del 20 dicembre 2013)

La responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, salva comunque la possibilità di valutare in concreto l'apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi. Perciò, non è dispensato il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
L'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, qualora il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, occorre stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie si trattava di valutare la responsabilità del gestore di una pista da sci in relazione all'incidente occorso ad uno sciatore che, a causa della velocità eccessiva, aveva impattato contro un cordolo posto alla fine del percorso. Nel caso specifico è stato ritenuto che il comportamento imprudente e sconsiderato del danneggiato fosse stato tale da escludere il nesso eziologico. In altri termini, se è vero che la responsabilità del custode della cosa possiede carattere oggettivo, è ben vero anche che occorra anche la prova del nesso di causalità tra evento dannoso e caratteristiche della cosa in custodia

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