Natura giuridica della quietanza di pagamento. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13189 del 28 maggio 2013)

La quietanza rilasciata dal creditore ha natura di atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento, dell'avvenuto pagamento, con la conseguenza che, di regola, non è legittimo desumere, dal suo rilascio, l'esistenza di una volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese da parte del creditore, salvo che ciò non emerga da specifici elementi di fatto e dal complessivo contenuto del documento, secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito che, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Comunemente la quietanza viene qualificata come confessione stragiudiziale: in ogni caso si tratta di mera dichiarazione di scienza, non avente carattere negoziale. Ciò al contrario di quanto si può dire per la transazione, la cui natura contrattuale ne chiarisce la ben diversa struttura giuridica.

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