Natura giuridica della convenzione fra comune e costruttore con la quale vengono assunte obbligazioni e/o trasferiti diritti reali. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9314 del 17 aprile 2013)

La convenzione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico non costituisce un atto di diritto privato, né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, avendo invece connotazione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è di quelli sdrucciolevoli, dal momento che innesta su temi squisitamente civilistici l'alone di indeterminatezza che spesso ammanta il diritto amministrativo. Da un lato è chiaro come quelle convenzioni che vengano perfezionate dalla parte privata al fine di poter ottenere il provvedimento che dia titolo all'attività edificatoria si iscrivono nell'ambito di un procedimento inteso all'emanazione del detto atto amministrativo, dall'altro occorre attentamente indagarne la portata. Un conto è infatti che il privato assuma obbligazioni funzionali all'ottenimento del provvedimento (nelle stesse compresa quella di trasferire senza corrispettivo un bene immobile alla parte pubblica), altra cosa è che si proceda sic et simpliciter a perfezionare il detto trasferimento "gratuito" in difetto di una giustificazione causale.
Il vero problema è quello della causa del trasferimento e dell'espressione della stessa, ciò che mai può mancare in un atto che esprime la propria portata nel mondo del diritto privato.

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