Natura giuridica dell’obbligo di rimborso posto a carico del compartecipante a una comunione ereditaria nei confronti del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 16206 del 27 giugno 2013)

Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c. c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è pervenuta al riconoscimento del diritto del coerede al rimborso delle spese sostenute a fronte del miglioramento del bene ricadente nella comunione incidentale ereditaria in forza del principio generale della gestione d'affari (in questo caso soltanto parzialmente) altrui. Ovviamente dovrà essere sindacata la sussistenza dei relativi requisiti.

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