Natura giuridica dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali, approvazione o revisione a maggioranza e non all’unanimità. Relatio formale e relatio sostanziale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4569 del 26 febbraio 2014)

L’applicazione delle nuove tabelle millesimali può essere fatta anche per relationem, vale a dire rinviando ad elementi stabiliti in occasione della precedente assemblea condominiale. Il requisito di determinazione dell’oggetto di cui all'art. 1346 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali in base all’art. 1324 c.c.può essere soddisfatto anche per relationem, cioè attraverso una relatio di tipo sostanziale ad altri atti delle stesse parti o di terzi, purché il rinvio riguardi elementi prestabiliti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva.
L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all' art. 1136, comma II, c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione (che possiede una valenza ormai orientata nel passato per quanto più oltre si dirà) si muove nella direzione già indicata dalle Sezioni Unite (Cass. SSUU 18477/2010) che da un lato avevano indicata la natura giuridica dell'atto di approvazione della tabella millesimale come avente carattere non negoziale, dall'altro ne avevano tratto argomento per reputare praticabile la modificazione delle tabelle con la maggioranza di cui al II comma dell'art.1136 cod.civ..
Va comunque riferito che, dal 17 giugno 2013, per effetto della novellazione apportata dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 il nuovo testo dell'art. 69 disp. att. cod. civ. prevede che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 disp. att. cod. civ. possono essere rettificati o modificati all'unanimità.

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