Natura giuridica del diritto d'uso costituito in sede di atto divisionale. Servitù di parcheggio: requisiti ai fini dell'opponibilità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17075 del 24 agosto 2015)

La servitù di parcheggio è trasferita autonomamente al momento dell’acquisto dell’immobile anche se nel rogito ciò viene riportato con formule generiche e non previsto specificamente.

Commento

(di Daniele Minussi)
In sede di divisione avente ad oggetto un compendio immobiliare formato da più unità abitative venne istituito un "diritto d'uso" sul cortile dello stabile a vantaggio non già di singoli appartamenti, bensì di ciascuna delle porzioni costituenti i singoli assegni divisionali. Il tutto con la precisazione che a ciascun condividente erano stati assegnati appartamenti in numero maggiore rispetto ai parcheggi disponibili. Cosa riferire nell'ipotesi in cui una delle unità immobiliari venga alienata successivamente ad un terzo? Una volta interpretata la divisione nel senso che avesse istituito una servitù "a rotazione" (venendo un singolo posto auto a sovvenire alle esigenze di più di una unità abitativa), devono essere applicati i principi in materia di divisibilità della servitù esplicitati dall'art.1071 cod.civ. e l'opponibilità ai successivi aventi causa è tale indipendentemente dalla menzione del titolo di provenienza, una volta accertato che abbia avuto luogo la trascrizione dell'atto originario (nella specie la divisione).

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