Natura giuridica del credito relativo agli utili dovuti in forza di contratto di associazione in partecipazione: obbligazione di valuta. Applicazione del principio nominalistico. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 13649 del 30 maggio 2013)

L'obbligo di pagare una somma di denaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo a un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consiste in una somma di denaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto dell'obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Infatti, in entrambi i casi il pagamento della somma di denaro secondo il suo valore nominale estingue l'obbligazione, secondo il disposto dell'art. 1277 c.c. gli utili dovuti in forza del contratto di associazione in partecipazione sono pertanto un'obbligazione di valuta, alla quale è applicabile il principio nominalistico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il credito relativo agli utili da dividersi in dipendenza del contratto di associazione in partecipazione (compresi quelli scaturenti dal diritto di recesso anticipato conseguente all'inadempimento dell'altra parte ed alla conseguente perdita di fiducia nella stessa) corrispondono ad un credito di valuta e non di valore: essi non sono soggetti pertanto a rivalutazione come se si trattassero di crediti da risarcimento del danno, ma costituiscono obbligazione di valuta, soggetta al fondamentale principio di cui all'art.1277 cod.civ..

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