Natura "diretta" della donazione obnuziale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18695 del 4 settembre 2014)

La donazione obnuziale, negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, “determinato”, matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un coniuge ha sostenuto ingenti esborsi per ristrutturare l'appartamento di proprietà dell'altro coniuge, che consegue un significativo incremento di valore. Come qualificare tali erogazioni? Non certo come una donazione obnuziale, che consiste in una vera e propria donazione diretta, contrassegnata da un peculiare onere formale e dall'enunciazione della peculiare motivazione della liberalità nell'atto pubblico.

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