Natura dichiarativa della divisione e conseguente retroattività degli effetti distributivi: derogabilità in tema di frutti non separati e di incrementi apportati ai beni comuni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21013 del 12 ottobre 2011)

Il principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c., opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa - per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente "manente comunione" - il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità "pro quota" di ciascun coerede. Ne consegue che, all'atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema della natura giuridica della divisione è da non poco tempo oggetto di dibattito tra gli interpreti: alla tesi tradizionale che fa perno sulla dichiaratività si è opposta un'opinione secondo la quale gli assegni avrebbero effetti costitutivi irretroattivi. La pronuncia in esame prescinde da tale polemica e, pur sposando la teorica prevalente, giunge ad escluderne dalla portata (sulla scorta di assolutamente condivisibili osservazioni basate sulla concreta situazione dei beni e sulle conseguenze delle condotte pratica tenute da ciascuno dei contitolari) la disciplina dei frutti e degli eventuali incrementi apportati ai beni comuni nel tempo che precede l'assegnazione dei beni ai condividenti.

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