Natura dichiarativa della divisione: conseguenze sulla prova della titolarità dei beni in essa dedotti. Irrilevanza per i terzi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4730 del 10 marzo 2015)

L'atto di divisione, in ragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non può non condividersi l'impianto logico della pronunzia in esame, che si fonda sulla natura dichiarativa dell'atto divisionale. Se infatti tra i condividenti la divisione è invocabile quale titolo probatorio della titolarità dei diritti in essa coinvolti, non altrettanto è a dirsi in riferimento ai terzi che vi siano rimasti estranei. Tali non sono, con tutta evidenza, gli aventi causa da coloro che assunsero parte alla divisione.
Rimane da mettere a fuoco l'aspetto relativo alla divisione nella quale siano dedotti conguagli: infatti un siffatto congegno negoziale vale effettivamente come vendita, mutando la natura giuridica del contratto.

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