Natura contrattuale delle convenzioni urbanistiche, risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 364 del 10 gennaio 2014)

Le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi della legge n. 765/1967, che consentono l'esercizio in forma contrattata dei poteri autoritativi di controllo dell'attività edilizia, anche sotto forma d'impegno ad un futuro atto di esercizio del potere di pianificazione urbanistica, conservano il loro carattere contrattuale, con la conseguenza che, in caso di risoluzione per inadempimento della P.A., il privato ha diritto al risarcimento dei danni che, sebbene non commisurabili alle utilità che egli si poteva aspettare da una puntuale esecuzione della convenzione, comprendono il costo delle opere di urbanizzazione inutilmente eseguite in forza della convenzione inadempiuta, in quanto funzionalmente collegate alla programmata edificabilità dell'area, come effetto ripristinatorio della situazione antecedente alla conclusione del contratto, stante la regola della retroattività della risoluzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un Comune lombardo concedeva in via definitiva la destinazione a zona residenziale di un terreno di proprietà di una società, approvando altresì un piano di azzonamento. La società commerciale, a propria volta, si impegnava a realizzare numerose opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed a cedere al Comune superfici sulle quali tali opere sarebbero insistite. Mentre la società ebbe ad eseguire le opere, il Comune assunse deliberazioni in forza delle quali escluse ogni attitudine edificatoria delle aree, revocando le precedenti deliberazioni.
La Corte, statuendo che le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi della legge 1967 n.765 possiedono natura contrattuale, ha sancito l'applicabilità alle stesse della disciplina relativa alla risolubilità per inadempimento anche della parte pubblica ed al conseguente risarcimento del danno da parte di essa.

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