Morte della madre casalinga: liquidazione equitativa del danno patrimoniale. (Tribunale di Milano, Sez. X dell’11 febbraio 2016)

In materia di risarcimento per sinistri stradali, in relazione al lamentato pregiudizio per il mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga della defunta, deve ritenersi che indubbiamente può riconoscersi tale pregiudizio con riferimento all’apporto della figura della defunta quale madre e moglie nel compendio familiare, senza alcun svilimento di tale figura e con riferimento alle incombenze di natura prettamente materiale quali la cura e la pulizia della casa che debbono essere svolte con l’impiego di una colf, dovendo ritenersi che tale pregiudizio sia limitato nel tempo, stante il prevedibile raggiungimento di autonomia dei figli in corrispondenza della fine del periodo di studi, dovendosi procedere a una liquidazione equitativa nella misura di 50.000,00 euro per l’assunzione di una colf.

Commento

(di Daniele Minussi)
Veniva in esame, nella fattispecie, il pregiudizio degli altri componenti del nucleo familiare in relazione alla perdita delle prestazioni di accudimento che ordinariamente vengono erogate rispettivamente dalla moglie e madre. Ha osservato la Corte di merito che la quantificazione di tale operatività va parametrata a quanto servirebbe per dotarsi di una analoga collaborazione per il tempo presuntivo entro il quale la prole sarebbe divenuta autonoma. Al di là del senso di immiserimento che coglie in conseguenza di aver ridotto l'evento luttuoso ad un computo di tale consistenza, non si può non concordare con gli esiti decisionali.

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