Mora (debendi) del conduttore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12977 del 24 maggio 2013)

Se il conduttore abbia arrecato all'immobile gravi danni o effettuato non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell'economia del contratto, sia necessario l'esborso di notevoli somme per eseguire le opere di ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è in via di principio legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore; la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione dell'art. 1220 c.c., che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, dunque tenuto anche al pagamento del canone ex art 1591c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la decisione della Cassazione: se l'inquilino ha seriamente danneggiato (ovvero introdotto innovazioni da togliere) l'appartamento il proprietario si può ben rifiutare di ricevere le chiavi fino a che non vengano corrisposte le somme necessarie al ripristino... e fino a tale momento i canoni di locazione continuano ad essere dovuti...

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