Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. (L. 2 aprile 2015, n. 44)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2015 la legge n. 44 del 2 aprile 2015, recante "Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Il prestito vitalizio ipotecario (o reverse mortgage) non è uno strumento nuovo. Messo a punto nel 2006 non ha conosciuto molta fortuna nel nostro Paese, nel quale i genitori, passando a miglior vita, sono avvezzi lasciare ai figli una casetta, un terreno, qualche soldo, ma non debiti. Visto lo scarso successo dell'innovazione il legislatore ci riprova: con la disposizione in commento viene così modificato il precedente testo della disposizione. L'istituto è riservato agli over 60 (e non più a chi ha compiuto 65 anni, come nel testo della previgente norma), che si suppone possano trovarsi in crisi di liquidità e che, conseguentemente, possano essere tentati dall'idea di utilizzare la propria abitazione come un bancomat.
Nell'ipotesi in cui il debito del beneficiario del prestito vitalizio venga estinto alla sua morte non già dagli eredi, ma all'esito della vendita della casa e il prezzo risulta superiore all'importo dovuto per estinguere la passività, la differenza è incassata dagli eredi. Ma cosa accade nell'ipotesi contraria? Qualora il debito sia di importo superiore al ricavato gli eredi non devono alcuna somma alla banca.
La novella entra in vigore il 6 maggio 2015.

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