Modalità di sottoscrizione del testamento olografo. Valido anche quello riportante una firma del testatore posta a margine della scheda per mancanza di spazio in calce. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14119 del 20 giugno 2014)

In tema di sottoscrizione non apposta in calce al testo del testamento, può ritenersi rispettato il dettato normativo dell'art. 602 c.c., quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla.
Perché si abbia una manifestazione di ultima volontà e quindi esista un negozio mortis causa , è necessario soltanto che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art.602 cod.civ. è prescritto, tra gli altri requisiti, che il testatore debba apporre la propria sottoscrizione "alla fine delle disposizioni". In difetto di ciò il requisito dell'olografia non sarebbe rispettato, venendo conseguentemente meno la valenza della scheda testamentaria. La sanzione della nullità è tuttavia talmente grave da aver indotto la S.C. a meditare con attenzione l'ipotesi in esame, nella quale alla sottoscrizione effettuata sul fianco del documento, poteva rinvenirsi una logica spiegazione nella mancanza di spazio della seconda pagina che ne costituiva la parte terminale. Si veda, esattamente negli stessi termini, Cass. Civ. Sez.II, 16186/2003.

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