Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (DL 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 132)

È stato convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 132/2015 il DL 83/2015, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".
Leggi il testo coordinato con le modifiche.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento conferma l'introduzione dell'art. 2929 bis cod.civ., norma in base alla quale diviene possibile per il creditore aggredire con l'azione esecutiva direttamente i beni di un terzo al quale essi siano stati trasferiti a titolo di gratuito dal debitore nel tempo successivo al sorgere del credito. Rimarchevole l'assenza di un rinvio ad un principio come quello che l'art. 2652 n.5 opera in riferimento ai diritti dei terzi aventi causa dal beneficiario dell'atto posto in essere dal debitore: ci si augura che il legislatore faccia pronta ammenda.
Importanti le modifiche apportate in materia fallimentare. Tra le altre si consideri: a) l'art.28 l.fall. a mente del quale non può essere nominato curatore chi abbia concorso al dissesto dell'impresa senza alcun riferimento temporale, b) l'art.64 l. fall., al quale è stato aggiunto un nuovo II comma, ai sensi del quale i beni trasferiti a titolo gratuito ni due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento vengono acquisiti alla massa fallimentare semplicemente in forza della pronunzia dichiarativa di fallimento (discendendo dunque l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito meramente dall'esecuzione della formalità pubblicitaria e non dal vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare); c) l'art.104 ter l.fall., che prevede un termine massimo pari a 180 giorni a far tempo della sentenza di fallimento per la predisposizione del programma di liquidazione, in difetto del quale scatta la revocabilità per giusta causa del curatore; d) l'art.107 l.fall., modificato nel senso di consentire la rateizzazione del versamento del prezzo delle vendite e degli atti di alienazione posti i essere in esecuzione del programma di liquidazione predisposto dal curatore; e) gli artt. 118 e 120 l.fall. che comportano una serie di semplificazioni atte a consentire la chiusura della procedura fallimentare anche nell'ipotesi in cui sussistano cause pendenti; f) gli artt. 160 e ss. l.fall. sono stati modificati allo scopo di innovare il procedimento di concordato preventivo. Tra le innovazioni spiccano: 1) la previsione del fatto che la proposta di concordato debba assicurare quantomeno il pagamento del 20% dei creditori chirografari (anche se tale disposizione non si applica al c.d. concordato con continuità aziendale di cui all'art.186 bis l.fall.); 2) la necessità dell'indicazione nella proposta di concordato dell'utilità specifica ed economica arrecata a ciascun creditore; 3) l'introduzione di cospicue modificazioni in materia di concordato con cessione di beni (la cui alienazione può anche essere anticipata rispetto al tempo dell'omologazione del concordato, ancorchè successivamente al deposito della domanda: cfr. art.182 l.fall.).

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