Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Tra le chicche: pignoramento dei beni oggetto di donazione? Entra in vigore d'urgenza il nuovo art. 2929 bis cod.civ.. Tra i concetti innovativi quello di "creditore anteriore" e di "creditore posteriore". (DL 27 giugno 2015, n. 83)

È entrato in vigore il Il DL 27 giugno 2015 n. 83, il cui art. 12 introduce l'art. 2929 bis cod. civ..
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Commento

Il Governo ha sentito come urgenza improrogabile (dato l'utilizzo della decretazione d'urgenza) il problema delle donazioni in frode ai creditori del donante?
Tra le molteplici questioni che affaticano il legislatore pare difficile ipotizzare una cosa del genere. Eppure con il d.l. in oggetto (cfr. l'art. 12) è stata addirittura introdotta una norma ad hoc. Ai sensi del novello art. 2929 bis cod.civ. (il cui titolo è " Espropriazione  di  beni  oggetto  di  vincoli  di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito") Il  creditore che sia pregiudicato da un atto  del  debitore,  di  costituzione  di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,  compiuto  a  titolo gratuito successivamente al  sorgere  del  credito,  può  procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza  dichiarativa  di  inefficacia,  se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla  data  in  cui l'atto è stato trascritto.
La predetta disposizione si applica anche al creditore anteriore (curiosa espressione, che scambia l'aspetto cronologico con quello topologico) che,  entro  un  anno  dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando  il  pregiudizio  deriva  da  un  atto  di  alienazione,  il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione  e  ogni  altro interessato  alla  conservazione  del  vincolo  possono  proporre  le opposizioni all'esecuzione di cui al  titolo  V  del  libro  III  del codice di procedura  civile  quando  contestano  la  sussistenza  dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore  del  pregiudizio  che  l'atto  arrecava  alle  ragioni  del creditore.
Insomma: una sorta di antipasto di azione revocatoria rafforzata per coloro che vantano nei confronti del donante un credito. Essi possono così agire contro chi abbia acquistato, successivamente, senza corrispettivo in relazione ai beni immobili o mobili registrati oggetto dell'atto, a condizione che il pignoramento intervenga entro un anno dalla stipula. Insomma: se non la morte, un vero e proprio sconvolgimento per la donazione...
Si salta la fase della preventiva revocatoria intesa a sancire l'inefficacia del vincolo o del trasferimento.
Possono dunque essere oggetto di esecuzione forzata i beni immobili o mobili registrati sottoposti a vincolo di indisponibilità (trust, fondo patrimoniale, vincolo di destinazione ex 2945 ter cc) e le alienazioni a titolo gratuito.

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