Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (DL 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34)

È stata emanata la legge di conversione n. 34 del 24 marzo 2015 del DL 24 gennaio 2015, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento si proponeva di illuminare, si fa per dire, il tormentato tema dell'IMU sui terreni agricoli. E’ tempo di scadenza per il pagamento dell’IUC (anche denominata più banalmente IMU) e può essere utile riepilogare l’esito del tormentone costituito dalle incertezze relative al tema dei terreni agricoli.
La legge prevede l’esenzione dall’imposta, ma non è agevole definirne i presupposti. Dal cilindro del legislatore vengono fuori definizioni ardite, quali quelle di comuni “totalmente montani”, comuni “parzialmente montani” e zone del territorio comunale “parzialmente delimitate”.
Si può distinguere tra a) esoneri oggettivi e b) ipotesi di esonero sotto condizione. Circa i primi, vengono in esame:
a) terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
b) terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448.
Quanto ai secondi, vengono in considerazione:
a) terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani indicati nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT; l’esenzione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.
Qualora i terreni siano ubicati nei comuni indicati nell’allegato OA al d.l. 24.1.2015, n. 4, e siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dall’IMU dovuta, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del d.l. 6.12.2011, n. 201, è riconosciuta una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.
Se nell’allegato OA, in corrispondenza del comune, è annotata l’indicazione “parzialmente delimitato” (PD), la detrazione è riconosciuta soltanto per le zone del territorio comunale che sono individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14.6.1993, n. 9. La detrazione si applica per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.
Per i terreni parzialmente montani l’esenzione dall’IMU è correlata alla condizione soggettiva del possessore. Se questi non ha la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, il terreno è soggetto all’IMU. La stessa condizione deve sussistere per chi concede il terreno in uso o comodato. In tale caso l’esenzione dall’IMU ha per oggetto soltanto i terreni che sono localizzati nel territorio di comuni classificati con parzialmente montani. Tuttavia, l’agevolazione è riconosciuta a condizione che il concedente abbia la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritto alla previdenza agricola. Inoltre, la risoluzione 3.2.2015, n. 2/DF, ha precisato che “è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno” e che anche che l’utilizzatore sia in possesso dei suddetti requisiti soggettivi.
Insomma: talvolta occorre pagare, ma in ogni caso bisogna soffrire.

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