Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (DL 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 8 aprile 2016, n. 49)

È stato convertito con legge 8 aprile 2016, n. 49 il DL di riforma della banche di credito cooperativo. n. 18 del 14 febbraio 2016.
Leggi il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Novellata la disciplina relativa al Credito cooperativo, una delle realtà bancarie più importanti nel nostro Paese, nel quale sono presenti capillarmente centinaia di Istituti. Diviene obbligatoria l'adesione di ciascuno di essi ad un "gruppo bancario cooperativo" allo scopo di conseguire il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria quale BCC, condizione di iscrizione all'albo di cui al II comma dell'art.2512 cod.civ..
L'attività di direzione e coordinamento della capogruppo sono disciplinate dal contratto di coesione, che individua, oltre ad altri elementi, i poteri della capogruppo, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi del gruppo e, soprattutto, la garanzia solidale delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti.
L'art.17 bis comma I del provvedimento viene a modificare l'art.120 del TU 1993/385 relativamente agli interessi anatocistici.

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