Minore potenzialità edificatoria: aliud pro alio o difetto delle qualità promesse? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13612 del 30 maggio 2013)

In caso di compravendita di un'area fabbricabile in funzione di un determinato progetto edilizio, rivelatosi inattuabile per la minore potenzialità edificatoria del fondo rispetto a quella sulla quale il compratore aveva fatto affidamento, la responsabilità del venditore, derivante dalla situazione di fatto prospettata, non corrisponde ad un'ipotesi di vendita di cosa diversa da quella pattuita, essendo il bene immutato sia nella sua materialità che nella sua idoneità ad essere edificato, mentre la circostanza che sul suolo acquistato possa essere costruito un edificio di superficie minore rispetto a quella stimata incide unicamente sulle qualità promesse.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non già di aliud pro alio potrebbe concludersi quando il terreno fosse (meno) edificabile rispetto a quanto previsto nella vendita, bensì di mero difetto delle qualità promesse. Nella prima ipotesi le conseguenze legali consisterebbero nella risoluzione per inadempimento e nel risarcimento del danno, nella seconda ancora una volta nella possibilità di domandare la risoluzione, tuttavia entro i brevi termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.1495 cod.civ..

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