Menzioni urbanistiche e vendita immobiliare: valenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 40, comma II, legge n. 47/1985. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16876 del 5 luglio 2013)

L'art. 40, comma II, della legge n. 47/1985, secondo cui, negli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l'opera è iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967, configura una nullità formale e non una nullità sostanziale, in quanto per la validità del contratto è necessaria unicamente l'esistenza dell'autodichiarazione urbanistica dell'alienante e non la veridicità della stessa, né possono estendersi per analogia i tassativi casi di nullità previsti dalla citata norma.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. fa il punto sulla natura della causa di nullità di cui all'art. 40 della l. 47/85. Si tratta di una causa di invalidità di tipo formale: ciò che conta, stante la tassatività delle cause di nullità, è che nell'atto sia presente la dichiarazione afferente al tiolo abilitativo a costruire ovvero la dichiarazione (sostitutiva di atto notorio) giurata della parte alienante relativa al fatto che la costruzione sia stata iniziata in un tempo antecedente il giorno 1 settembre 1967.

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