Mediazione negoziale unilaterale? Quando il mediatore è tale per un singolo affare... deve comunque comunicare in Camera di commercio l'inizio dell'attività. Altrimenti niente compenso. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 19161 del 2 agosto 2017)

In tema di mediazione, è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale).
Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, co. 4 della L. 3 febbraio 1989, n. 39, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende.
Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni, e segnatamente beni mobili, l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata L. 3 febbraio 1989, n. 39 (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la titolare di uno Studio tecnico industriale si era attivata, su incarico di una società, allo scopo di procurare l'acquisto di macchinario industriale. Una volta andata a buon fine l'operazione, a fronte del mancato pagamento della provvigione pattuita, era principiata l'azione legale. Due i nodi giuridici all'attenzione della S.C.: a) la natura giuridica dell'incarico con il quale una soltanto delle parti avesse conferito l'incarico di procacciare l'affare; b) l'applicabilità del sistema di cui all'art.73 della l. 39/1989 come modificato dal d.lgs 26 marzo 2010 n.59 che ha soppresso il ruolo dei mediatori. Sotto il primo profilo le SSUU hanno chiarito come l'unilateralità dell'incarico non faccia venir meno la natura di vera e propria mediazione della pattuizione. Il secondo nodo viene sciolto nel senso che la novella del 2010 non ha fatto venir meno la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore nel ruolo. Soppresso il ruolo dei mediatori, ma non abrogata la precedente legge: l'attività è soggetta a dichiarazione di inizio attività in esito alla quale la CCIA iscrive i mediatori nel registro delle imprese (se esercitano l'attività in forma imprenditoriale), altrimenti nel REA per le differenti tipologie di attività. Poichè il comma IV dell'art.2 della predetta l. 39/1989 prevede che l'iscrizione debba essere richiesta anche se l'attività viene svolta in maniera occasionale o discontinua, è stato ritenuto che, quando essa viene svolta a titolo professionale, qualunque forma assuma la mediazione e qualsiasi sia l'oggetto della stessa (anche beni mobili), il mediatore (tipico o atipico) deve essere iscritto. Insomma: niente iscrizione, niente compenso...

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