Mediatore immobiliare: responsabilità per danni per aver fornito notizie inesatte. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18140 del 16 settembre 2015)

In un affare relativo alla compravendita di un immobile, è configurabile in capo al mediatore una responsabilità per danni al cliente, qualora egli non dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi non esatte e false, ovvero non comunichi circostanze da lui non conosciute ma conoscibili mediante l'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, l'immobile oggetto di compravendita prevedeva una veranda, adibita a cucina, abusiva).

Commento

(di Daniele Minussi)
Certamente non competono al mediatore indagini di speciale difficoltà ovvero di carattere tecnico giuridico quali l'accertamento della regolarità urbanistica dell'immobile che viene venduto per il suo tramite, ma vale pur sempre il criterio della diligenza professionale. Ne segue che tanto una condotta commissiva (comunicare circostanze non vagliate in maniera adeguata), quanto un contegno omissivo (non accertarsi di elementi che la ordinaria diligenza richiederebbe di appurare) possono essere fonte di responsabilità per il mediatore, il quale può essere conseguentemente chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al cliente.

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