Mandato nel mandato in rem propriam, poteri rappresentativi e revocabilità dell'incarico. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7038 dell’8 aprile 2015)

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione mette a fuoco la differenza tra il contratto di mandato (che ha a che fare con l'assunzione dell'incarico di porre in essere un'attività giuridica per conto di un soggetto) e procura (atto unilaterale volto ad attribuire poteri di rappresentanza tali da consentire che abbia luogo l'imputazione di una condotta giuridicamente rilevante in nome di un altro soggetto rappresentato). Se il mandato è conferito con rappresentanza, il medesimo attribuisce anche gli effetti ordinariamente annessi alla procura, ma il piano interno dei rapporti tra mandante e mandatario mai si confonde con il profilo esterno del conferimento dei poteri rappresentativi. Ne segue che l'irrevocabilità del mandato è tale nel primo tra i riferiti ambiti, mentre con riferimento all'aspetto esterno il rappresentato può efficacemente far venir meno il potere di rappresentanza precedentemente conferito.

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