Mandato (e procura?) generale e determinatezza dell'oggetto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6138 del 19 aprile 2012)

L'art. 1708, comma II, c.c., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo di negozio, non rientrante nei limiti dell'ordinaria amministrazione, che il mandatario è autorizzato a concludere.

Commento

(di Daniele Minussi)
Occorrerebbe preliminarmente rilevare come la norma evocata, l'art.1708 cod.civ., abbia quale termine di riferimento il mandato (vale a dire quel contratto con il quale una parte si obbliga nei confronti di altra parte a porre in essere un'attività giuridica), mentre la fattispecie all'attenzione del Giudicante era piuttosto costituita da una procura (vale a dire quell'atto unilaterale con il quale vengono conferiti poteri rappresentativi destinati ad essere esplicitati nei confronti di terzi). Ciò premesso, con la pronunzia in considerazione, viene sottolineato come il modo di disporre del II comma dell'art. 1708 cod.civ. implichi l'individuazione della natura degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione affinchè il mandato (e, estensivamente in via interpretativa, la procura) possa essere considerato valido e non già come avente oggetto indeterminato e/o indeterminabile.

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